• Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
  • E' a carico dell'Università la copertura assicurativa dei tirocinanti, sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato", sia per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
  • I tirocini vengono attivati mediante la sottoscrizione di una convenzione, fra l'Università o il Dipartimento (Soggetto promotore)  e l'azienda (Soggetto ospitante); la convenzione è soggetta ad imposta di bollo (€ 16/foglio) ai sensi dell’art. 2, c.1 del DPR n° 642/72 con onere a carico del soggetto ospitante.
    La convenzione sottoscritta in formato cartaceo o digitale, è redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.
  • Una volta stipulata la convenzione e scelto il/la tirocinante, dovrà essere predisposto il relativo progetto formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni riguardanti il tirocinio, fra i quali: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; nominativi dei tutor incaricati dal soggetto promotore (tutor organizzativo e tutor scientifico) e del responsabile aziendale; gli estremi identificativi delle assicurazioni; durata e periodo di svolgimento del tirocinio; settore aziendale d'inserimento.
  • Sia enti pubblici che datori di lavoro privati, indipendentemente dalle loro dimensioni, possono ospitare tirocinanti, tuttavia dal numero di dipendenti a tempo indeterminato di un'azienda dipende il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente: 1 tirocinante per le aziende con meno di 5 dipendenti; 2 tirocinanti per aziende con un numero di dipendenti compreso fra 6 e 19; tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti per le imprese con più di 20 dipendenti.Eccezion fatta per il bollo, il tirocinio non comporta alcun costo per l'azienda, non obbliga l'azienda all'assunzione del tirocinante, ma allo stesso tempo le consente di conoscere la persona per una eventuale assunzione.
  • L'orario di lavoro viene concordato in base alle esigenze aziendali ed indicato nel progetto formativo, con il limite massimo di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi e con minimo un'ora per pausa pranzo.
  • La legge non vieta la possibilità di rimborso per spese di trasporto, vitto e alloggio.
  • Gli studenti possono, inoltre, svolgere un periodo di lavoro all’estero attraverso la forma degli stage formativi presso sedi di società, enti ed istituzioni dei vari paesi dell’Unione Europea. In tal caso lo studente svolge il tirocinio formativo previsto nel proprio percorso di studi all’estero invece che in Italia (Erasmus Placement). Ulteriori informazioni all'url: https://www.unipg.it/internazionale/ects/tirocini